• Manovrina (DL 50/2017)
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La stretta sugli innovativi, per garantire che i fondi ad hoc stanziati con la Legge doi Bilancio 2017 vadano a chi davvero può definirsi tale; le fatture elettroniche per dare una mano all'Aifa nel computo di tetti, disavanzi e debiti; più spazio agli investimenti a favore delle Regioni e immigrati irregolari affidati alle cure della Salute e non dell'Interno. Questo il succo delle norme di interesse sanitario contenute nel DL 24 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ovvero la cosiddetta "manovrina" da 3,4 miliardi varata dal Governo l'11 aprile scorso.

Di seguito i contenuti articolo per articolo.

Articolo 29. Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

Comma 1 - Stabilisce che per il monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti l’AIFA può avvalersi dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche recati dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio, disponibili presso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Le modalità di utilizzo saranno definite con i Ministeri dell’economia e della salute.

Comma 2 - Introduce l’obbligo, a decorrere dal 2018, di indicare nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici, le informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo. Sempre dal 2018, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN dovranno essere rese disponibili all’AIFA. Un decreto dei Ministeri dell’economia e della salute dovrà disciplinare: le modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura; le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati contenuti nelle fatture ai fini della loro acquisizione per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia. Inoltre, sancisce il divieto degli enti del SSN di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni relative all’AIC e ai quantitativi forniti.

Comma 3 - Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 30. Altre disposizioni in materia di farmaci

Comma 1 - Chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell’innovatività condizionata sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali, ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.

Articolo 31.  Edilizia sanitaria

Comma 1 - Prevede una deroga alla normativa vigente stabilendo che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018.

Articolo 32. Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri

Comma 1 - Prevede che il trasferimento dal Ministero dell’interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno venga attuato con decorrenza dal 1° gennaio 2017. 

Comma 2 - Stabilisce che il Ministero della salute si faccia carico del pregresso a seguito di una ricognizione da effettuare con le Regioni e le prefetture da concludere entro il 30 aprile 2017.

Comma 3 - Prevede che lo stanziamento delle risorse avvenga sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri irregolari, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute con riferimento all’anno precedente o comunque all’ultimo anno disponibile e consolidato.

Articolo 33. Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

Comma 1 - Introduce un comma aggiuntivo nella legge di bilancio 2017 (comma 495-bis) al fine di derogare per il 2017 alle modalità di attribuzione e ripartizione degli spazi finanziari concessi alle regioni dalla legge di bilancio 2017 e favorire (per il triennio 2017-2019) gli investimenti. Il comma aggiuntivo stabilisce la ripartizione dei 500 milioni stanziati per il 2017 sulla base di una tabella in cui è riportata la quota spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Le regioni utilizzano gli spazi finanziari indicati per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni 2017 – 2021. Entro il 31 luglio di ciascun anno la regione dovrà adottare gli atti necessari all’impiego delle risorse e ad assicurare l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno della quota indicata in tabella. Entro il 31 marzo dell’anno successivo le regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti si applicano le sanzioni previste per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio.

Articolo 34. Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Comma 1 - Modifica la norma di deroga contenuta nella legge di stabilità 2016 che, per il 2016, esclude il computo, ai fini dell’obbligo del pareggio di bilancio, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria, estendendo detta deroga anche ai casi di impiego di attivo della gestione sanitaria relativo ad anni precedenti il 2015.

Comma 2 - Proroga per il 2017 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2016, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale prevista nell'ambito del finanziamento del SSN a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e che abbiano introdotto misure idonee a garantire l’applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere. La norma transitoria oggetto della proroga prevede che il Ministro della salute, di concerto con il MEF e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni.

Comma 3 - Prevede, con riferimento alle quote vincolate di finanziamento del SSN, che il riparto sia effettuato entro il 31 luglio dell’anno di riferimento (fatti salvi i diversi termini specifici stabiliti dalla legislazione vigente), secondo i criteri e i dati ultimi disponibili, e che nelle more della deliberazione del CIPE, il MEF sia autorizzato ad erogare alle regioni fino all’80% degli importi assegnati, purché non siano stabilite altre condizioni specifiche dalle norme vigenti e fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse.

Comma 4 - Modifica - con decorrenza dal 2017, ma con possibilità di applicazione anche al 2016 e agli anni precedenti - la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie. La compartecipazione non può essere inferiore, per ciascuna regione, a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e di individuazione delle relative quote di finanziamento.